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Direttive europee trasporti 2010


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Diritti dei passeggeri in situazioni eccezionali
Introduzione

I viaggiatori del trasporto aereo e ferroviario vengono tutelati anche in circostanze eccezionali come quelle provocate dall'eruzione del vulcano islandese nell'aprile 2010. Anche in tale situazione, che ha causato molti disagi in tutta Europa, i diritti dei viaggiatori hanno continuato ad essere applicati. I passeggeri del trasporto aereo avevano in particolare il diritto:

- Ricevere informazioni dalle compagnie aeree (ad esempio in merito ai loro diritti, all'evoluzione della situazione, alla cancellazione dei voli e all'entità dei ritardi);
- Ricevere assistenza (bevande, pasti, sistemazione alberghiera a seconda delle circostanze);
- Scegliere tra il rimborso del biglietto e una rotta o modalità alternativa ("riprotezione") per raggiungere la destinazione finale.

Tuttavia, in situazioni eccezionali come quella citata, i passeggeri non hanno il diritto di ottenere un'ulteriore compensazione pecuniaria, come avverrebbe se i ritardi o la cancellazione dei voli fossero imputabili alla compagnia aerea.

In aprile la Commissione è intervenuta sollecitamente per ricordare ai passeggeri i diritti di cui beneficiano e continuerà a farlo in futuro in circostanze analoghe.

Ai passeggeri si consiglia sempre di contattare in primo luogo la compagnia aerea e poi le autorità nazionali competenti.

Autorità Nazionali Competenti

In caso di cancellazione del volo la compagnia aerea è tenuta a proporre la possibilità di scelta tra rimborso e riprotezione?
Sì, ed è il consumatore a decidere.
È importante tuttavia ricordare che, quando si opta per il rimborso (ovvero la restituzione dell'importo pagato per acquistare il biglietto) viene a cessare ogni diritto. A partire da quel momento, infatti, la compagnia aerea non è più tenuta a offrire bevande, pasti o sistemazione alberghiera.

In caso di rimborso l'importo restituito corrisponde al prezzo pieno del biglietto – comprensivo di tasse e eventuali oneri?
Sì, deve essere rimborsata la totalità della somma pagata per acquistare il biglietto.

E in caso di riprotezione?
La compagnia aerea può proporre al passeggero l'uso di altri modi di trasporto – ad es. treno – o i voli di un'altra compagna aerea. Nell'attesa la compagnia aerea è tenuta a fornire assistenza ai passeggeri – pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, adeguata sistemazione in albergo, per una o più notti se necessario, o trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione.

A chi va presentata la domanda di rimborso?
Alla compagnia aerea presso la quale è stato acquistato il biglietto.

Che fare se le compagnie invocano le "circostanze eccezionali" per negare i diritti dei passeggeri?
Ai sensi del legislazione UE i diritti dei passeggeri restano in vigore anche in tali circostanze eccezionali. La sola parte che non si applica è la compensazione pecuniaria supplementare (una somma di denaro in più a compensazione dei disagi subiti).

Se le compagnie oppongono un rifiuto e non riconoscono i diritti dei passeggeri?
Reclamo. Qualora sia difficile far valere i propri diritti di passeggero è necessario presentare un reclamo – in primis alla compagnia aerea e, in caso di risposta insoddisfacente da parte di quest'ultima, all'autorità nazionale competente, l'organismo che può aiutare al meglio i consumatori e che, ai sensi del diritto UE, è legalmente responsabile per l'applicazione della legge.

Ulteriori informazioni

In che modo la direttiva UE sui viaggi tutto compreso può tutelare i viaggiatori lasciati a terra a seguito della cancellazione del volo?
Se il volo cancellato è stato acquistato come parte di un pacchetto, i consumatori beneficiano di diritti ancora più ampi, incluso quello di ottenere il rimborso dell'intero pacchetto (comprendente, ad es., il volo e la sistemazione alberghiera) nonché l'assistenza in loco qualora non riescano a partire.

Come ottenere maggiori informazioni sui propri diritti nella UE e avere accesso agli stessi?
I viaggiatori che si trovano in una situazione problematica dovrebbero rivolgersi in primo luogo alla compagnia aerea o alla propria agenzia viaggi.
In caso di problemi o qualora desiderino informazioni supplementari o un sostegno per far valere i propri diritti, i viaggiatori possono rivolgersi al Centro europeo dei consumatori in un qualsiasi paese, a un'associazione nazionale dei consumatori o all'autorità nazionale competente.

In ogni paese dell'Unione europea, oltre che in Islanda e in Norvegia, esiste un Centro europeo dei consumatori finanziato dalla Commissione europea con l'obiettivo di assistere i passeggeri che si trovino in situazioni problematiche o che abbiano difficoltà a far valere i propri diritti (quali il diritto al rimborso o alla riprotezione verso la destinazione finale o il diritto a ottenere pasti e sistemazione alberghiera). La rete dei Centri europei dei consumatori collabora per garantire una risposta coordinata nelle situazioni di crisi.
I recapiti dei centri di tutti i paesi e i link verso i siti web nazionali.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute inoltre al numero telefonico Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11) che è pubblicizzato su cartelli esposti in molti aeroporti europei.

maggiori informazioni sui diritti dei viaggiatori:

FONTE


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