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ALITALIA


Comunicato Stampa
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Precisazione

ALITALIA, in ordine a quanto riferito nei due precedenti comunicati stampa diffusi in data 16 marzo u. s. in merito alle determinazione del Consiglio di Amministrazione avviatosi il 15 marzo u. s., precisa quanto segue.

1. Le condizioni di efficacia del contratto concluso tra Air France – KLM ed Alitalia sono le seguenti: a) approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Alitalia del Piano Industriale 2008-2010; b) raggiungimento di un accordo, a condizioni soddisfacenti per Air France – KLM, tra Alitalia e le organizzazioni sindacali rappresentanti la maggioranza di ciascuna delle categorie di dipendenti della Compagnia relativo all’implementazione del citato Piano Industriale, alle regole di impiego del personale dipendente, al piano sugli ammortizzatori sociali e al Contratto concluso con Air France - KLM; c) raggiungimento di un accordo, a condizioni soddisfacenti per Air France – KLM, tra Alitalia e le organizzazioni sindacali rappresentanti la maggioranza di ciascuna delle categorie di dipendenti della Alitalia Servizi S.p.A. relativo all’implementazione delle misure di ristrutturazione di Alitalia Servizi ed al connesso piano sugli ammortizzatori sociali
d) la concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di una linea di credito o di una garanzia per ottenere una linea di credito in favore di Alitalia per un ammontare di Euro 300 milioni da restituirsi subito dopo l’aumento di capitale
e) raggiungimento di un accordo tra l’Alitalia ed Aeroporti di Roma per l’aeroporto di Roma Fiumicino e sui livelli di servizio necessari per l’implementazione del citato Piano Industriale della Compagnia
f) con riferimento al giudizio intentato da SEA contro Alitalia dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio o l’abbandono o la transazione del giudizio da parte di SEA a condizioni soddisfacenti per Air France – KLM o l’impegno del Ministero dell’economia e delle finanze ad indennizzare integralmente Alitalia, eventualmente tramite l’adozione di un decreto legge o l’individuazione di qualsiasi altra soluzione soddisfacente per Air France – KLM idonea a rimuovere definitivamente il relativo rischio
g) raggiungimento di un accordo tra Alitalia, Fintecna ed Alitalia Servizi, per quanto di rispettiva competenza, che preveda, tra l’altro, la reinternalizzazione in Alitalia di alcuni settori di attività e la rinegoziazione di alcune clausole relative dei contratti di servizio
h) conferma da parte del Ministero dell’economia e delle finanze che l’operazione salvaguarda i profili di interesse generale e che il Ministero stesso a determinate condizioni aderirà alle offerte apportando le azioni e le obbligazioni convertibili di Alitalia in suo possesso
i) rilascio di un impegno scritto da parte della competente Autorità governativa a mantenere il portafoglio attuale dei diritti di traffico di Alitalia, a continuare a gestire con modalità trasparenti e non discriminatorie ogni futura richiesta da parte di Alitalia per nuovi diritti di traffico ed a fornire cooperazione ed assistenza nel caso di insorgenza di difficoltà relative ai diritti di traffico di Alitalia con Paesi extra comunitari.

2. Prima del formale annuncio da parte di Air France – KLM della decisone di lanciare le offerte (ex art. 102 T.U.F.) e prima del deposito dei documenti informativi dovranno verificarsi le seguenti condizioni: a) assenza di un grave inadempimento, da parte di Alitalia, delle obbligazioni assunte in base al Contratto e a cui non sia stato posto rimedio entro quattro settimane da una richiesta scritta di Air France-KLM
b) assenza di un “material adverse change” con riferimento ad Alitalia
c) il Governo italiano, come organo collegiale, non dovrà aver assunto alcuna decisione formale o fatto alcun pubblico annuncio che sia fortemente contrario all’operazione
d) la Commissione Europea dovrà essersi pronunciata a favore dell’operazione, anche se con decisione che richieda il soddisfacimento di alcune condizioni che siano ragionevolmente accettabili per Air France-KLM
e) il periodo di attesa previsto dalla regolamentazione antitrust statunitense dovrà essere spirato; f) tutti gli impegni previsti nel Contratto dovranno essere stati rispettati e le assunzioni espressamente qualificate come essenziali dovranno essersi verificate
g) con riferimento al contenzioso con SEA, qualora la condizione di efficacia si sia verificata a mezzo di un decreto legge, che lo stesso sia stato convertito. Dette condizioni dovranno permanere fino al rilascio del nulla-osta alla pubblicazione dei documenti di offerta; venendo meno, le offerte potranno essere ritirate.

3. Le condizioni di efficacia sia con riguardo all’Offerta di scambio sia con riguardo all’Offerta di acquisto da parte di Air France – KLM sono le seguenti: a) il raggiungimento di una soglia di adesione per le azioni, superiore al 49,9% delle azioni Alitalia prima della scadenza del periodo di adesione e, per le obbligazioni, al 62% del totale delle obbligazioni emesse
b) l’assenza di un qualsiasi atto governativo che renda illegittima una delle operazioni previste nel Contratto, limiti essenzialmente l’operatività di Alitalia, di Air France – KLM e delle loro controllate, richieda la dismissione da parte di Air France – KLM delle azioni Alitalia
c) il mancato verificarsi di fatti o circostanze di una tale gravità da giustificare il ritiro delle offerte
d) l’approvazione da parte dell’Assemblea Alitalia che si prevede svolgersi prima del lancio delle offerte pubbliche, entro la metà del prossimo mese di giugno: d1) della copertura delle perdite e d2) della delega al Consiglio di Amministrazione di Alitalia di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 1.500 milioni
e) l’ammissione a quotazione presso l’Euronext di Parigi e di Amsterdam delle azioni Air France – KLM da emettere per lo scambio con le azioni Alitalia
f) l’assenza di un Material Adverse Change con riferimento ad Alitalia
g) l’Offerta di acquisto è infine condizionata al successo dell’Offerta di scambio.

4. Il Contratto concluso tra Air France – KLM e Alitalia prevede che il completamento dell’Offerta pubblica di acquisto sia condizionato al successo dell’Offerta pubblica di scambio, ma non viceversa.
Al Ministero dell’economia e delle finanze è, comunque, richiesto l’impegno ad aderire, per le azioni e le obbligazioni in suo possesso, ad entrambe le Offerte (v. lettera “h)” del punto “1.” del presente comunicato).
Per quanto concerne la condizione di efficacia dell’Offerta pubblica di scambio relativa al superamento della soglia del 49,9% del capitale sociale di Alitalia, si ritiene doversi interpretare, alla luce di un’analisi sistematica del Contratto concluso, che la stessa si avveri con l’adesione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Il controllo del rispetto delle Assurances è affidato ad una fondazione di diritto olandese (la “Fondazione”) che esisterà per un periodo di cinque anni e sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri indipendenti designati, rispettivamente, uno da Air France-KLM, uno da Alitalia (prima che la stessa sia controllata da Air France-KLM), ed il terzo di comune accordo dai primi due, e in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.
La governance di detta Fondazione è disciplinata da specifico documento allegato al Contratto.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha l’incarico di rendere pareri vincolanti sulla interpretazione delle Assurances e dovrà pronunciarsi nel caso in cui gli amministratori indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Alitalia – che saranno chiamati a sottoscrivere uno specifico Protocollo al riguardo - abbiano sottoposto all’esame della Fondazione una decisione del Consiglio di Amministrazione di Alitalia o del Management Committee di Alitalia o di ciascuno dei suoi membri che considerano in conflitto con le Assurances.

Nel caso in cui la Fondazione valuti che la decisione sottopostale è in contrasto con le Assurances, il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, il Management Committee di Alitalia o ciascuno dei suoi membri dovrà ritirare o correggere la decisione ed eliminare gli atti già compiuti, in conformità con il parere vincolante reso dalla stessa, nel più breve tempo possibile.
È esclusa ogni diversa forma di tutela rispetto alla violazione delle Assurances.

Il citato Protocollo sottoscritto dagli amministratori indipendenti unitamente alla stessa Società e a Air France – KLM regolamenta, in particolare, le modalità attraverso cui detti amministratori indipendenti – eletti a norma di legge secondo il voto di lista - saranno informati delle decisioni aziendali che abbiano rilevanza per le Assurances e gli obblighi di informazione a cui detti amministratori sono tenuti per consentire alla Fondazione di garantire il rispetto delle stesse Assurances.

6. Il prospettato impegno assunto da Air France – KLM nell’ambito delle garanzie (Assurances) relativamente alla copertura territoriale è da intendersi nei limiti del significato del verbo “to strive to” come “sforzarsi per”

7. Sempre con riferimento alle cc. dd. Assurances, nel Contratto concluso con Air France – KLM è previsto che possano essere modificate, in buona fede e a partire dal quarto anno dalla data di conclusione dell’operazione, con il solo accordo tra Air France – KLM e Alitalia che tuttavia dovrà deliberare al riguardo con il voto favorevole di tutti i membri del proprio Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori indipendenti.
Al riguardo, è necessario da sottolineare che dette Assurances sono assunte anche nell’interesse dello Stato italiano.
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